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Eventi eccezionaliNella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:
1 dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell’esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l’art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla L. 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
2 dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l’art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell’Irpef, dell’imposta sul patrimonio netto dell’impresa, dell’Iva, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa viene ad esaurirsi il credito vantato. Detto codice va utilizzato solo con riferimento alle sospensioni relative all’Iva;
3 dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla L. 7 novembre 1996, n. 569, ha disposto il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria. Con il D.M. 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U. del 30 novembre 1996, n. 281, sono stati disciplinati le modalità e i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese. Con riferimento alle province di Udine e Pordenone si precisa che il differimento dei termini opera ai soli fini dell’Irpef e delle ritenute;
4 dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania per i quali l’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2508 del 22 febbraio 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1997, n. 48) aveva previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria dal 10 gennaio al 20 aprile 1997 ed il D.M. 16 aprile 1997 aveva disposto che i versamenti dovevano essere effettuati entro e non oltre il 21 aprile 1997;
5 dai contribuenti colpiti dall’evento sismico verificatosi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana per i quali le ordinanze del Ministro dell’Interno, n. 2589 del 26 maggio 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1997, n. 124), n. 2693 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241) e n. 2729 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
6 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi il giorno 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone per i quali le ordinanze del Ministro dell’Interno, n. 2590 del 26 maggio 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1997, n. 124), n. 2693 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241) e n. 2729 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
7 dai contribuenti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell’Interno, n. 2668 del 28 settembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1997, n. 220) n. 2694 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241) e n. 2728 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria nei termini di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997;
8 altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.
RITORNA A: ..\istruzioni\Addizionale regionale all IRPEF.htm
RITORNA A: ..\istruzioni\IRPEF.htm
RITORNA A: ..\istruzioni\Tipo di dichiarazione.htm